Abbandono e deposito di rifiuti

Aggiornato il 20 giugno 2007, il 31 gennaio 2008 e il 3 marzo 2008.
“Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 , art 192 comma 4 - norme in materia ambientale - prevede a carico delle società la responsabilità amministartiva ex decreto 231/2001 in caso di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo.Vorrei sapere se tale articolo intergra le fattispecie di reati previsti dal decreto 231/2001 e seguenti modifiche.”
di Giovanni Battisti.

Il d.lgs. 152/06 non amplia, all'art. 192, le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa di un ente. In questo senso si è espressa anche Confindustria.

Il co. 4 dell'articolo, infatti, richiama il D.Lgs. 231/01 per stabilire la responsabilità "in solido" della persona giuridica e dei soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa .

Riportiamo di seguito il contenuto dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (pubblicato sul supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88):
Articolo 192 - Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

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Commenti

  1. In base a quanto previsto dall'art. 192 delle 152/2006, l'abbandono dei rifiuti dovrebbe essere tra i reati previsti nella 231, ma non è così.
    Come si deve leggere quanto in esso indicato?

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