Delitti di riciclaggio, ricettazione etc. nel D.Lgs. 231/01

A precisazione di quanto diffuso con e-mail dall'AIIA, la responsabilità amministrativa degli enti non è ancora stata estesa ai reati previsti dagli articoli 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale (la L. 29/2006 è infatti una legge delega).

di Giovanni Battisti.

In una e-mail del 10 maggio scorso [1] l’AIIA avverte che “la normativa sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs 231/01 è stata modificata a fronte”, tra le altre, delle previsioni della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che estenderebbe (all. art. 22, co. 1, let. aa) “la responsabilità amministrativa degli enti ai reati previsti dagli articoli 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale”.

Poichè la L. 29/2006 è una legge delega e non mi risulta che il Governo abbia successivamente legiferato in materia, ad oggi (10 maggio 2006) per i reati in questione:
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
non è prevista la responsabilità amministrativa per gli enti ex D.Lgs. 231/01 [2].

Vi chiedo di segnalarmi eventuali informazioni diverse in vostro possesso.

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[1] AiiA, Osservatorio Area D.lgs 231/01, “Osservatorio AIIA_ Informativa n.5/2006_ Area D.Lgs 231”
[2] Se non nei casi in cui, limitatamente ai delitti di “riciclaggio” (648-bis c.p.) e di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (art. 648-ter c.p.), questi si qualifichino come reati transnazionali, come previsto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10, co. 5.

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