Delitti contro la persona - Legge 9 gennaio 2006, n. 7

D.lgs. 231/01, art. 25-quater-1

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8, ha esteso la casistica dei c.d. delitti contro la persona considerati dal D.Lgs. 231/01 includendovi le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).


Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Art. 8 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

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