Reati di abuso di mercato - Legge 18 aprile 2005, n. 62

D.Lgs. 231/01, art. 25-sexies

La legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del testo unico di cui al D.Lgs. 58/98.


Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, co. 3
Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

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