Art. 1 co. 82 Legge Finanziaria 2005

di Giovanni Battisti.

Il co. 82, art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. legge finanziaria 2005) è stato abrogato dalla legge n. 80 del 2005 che ha convertito, modificandolo, il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

Tale comma (sotto riportato) imponeva l'adozione obbligatoria dei Modelli ex D.Lgs. 231/01 per gli enti e le società fruitrici di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea in materie specifiche (avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi per personale addetto all'attività produttiva) ed assegnava all'ISFOL il compito di certificare i modelli organizzativi.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), art. 1, co. 82
Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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